Vivat Academia è un’associazione di promozione sociale che si pone come scopo quello di promuovere gli alti valori di cultura e libertà di pensiero che sono stati a fondamento del modello delle Università di Scholari.
L’insieme dei Goliardi che hanno frequentato l’Alma Mater costituisce un capitale di competenze, esperienze e progettualità. Vivat Academia nasce dal desiderio di portare a sistema questo valore, oggi disperso e frazionato, mettendolo a disposizione dei propri Soci e degli studenti più giovani.
Vivat Academia vuole fornire ulteriori mezzi per supportare e valorizzare il percorso di crescita personale e professionale che inizia nel periodo universitario. Il progetto parte con borse di studio, premi di laurea ed eventi culturali e mira a diventare una realtà sempre più solida su cui i soci e gli studenti possano fare affidamento.
L’Associazione intende impegnarsi nell’organizzazione di eventi ed attività di interesse sociale, culturale e artistico e nella promozione e nel finanziamento diretto di borse di studio e di premi di laurea.
L’Associazione è stata costituita a Bologna il 28 ottobre 2019 da 22 soci fondatori.
Dal 10 febbraio 2020 è iscritta al numero 6379 del Registro Regionale dell’Emilia-Romagna – sezione Locale – delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. n. 34/2002, così come modificata dalla L.R. n. 8/2014.
L’associazione ha sede legale a Bologna, ed è identificata con il codice fiscale: 91422010370
Ivan Fraioli
Comitato dei Garanti:
Art. 1 – Denominazione e durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito anche definito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Vivat Academia APS” (di seguito anche detta “Associazione”).
L’Associazione non persegue finalità di lucro e opera di norma nell’ambito territoriale dello Stato Italiano, riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe di altri Paesi.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopo, finalità e attività
L’Associazione si ispira agli alti valori di cultura e libertà di spirito che, fin dal Medioevo, portarono nel mondo il nome e il modello delle nostre Università di Scholari.
Essa si rivolge a tutti coloro che, credendo fermamente nell’esercizio del libero pensiero e della ricerca culturale quali fondamenti di una società migliore, desiderino porsi al servizio dei giovani per aiutarli, dapprima, nel loro percorso di studi universitari e, poi, nell’inserimento nel mondo del lavoro.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
Può istituire sedi operative diverse, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero.
Art. 4 – Soci
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi – senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa o di altra natura – che abbiano compiuto la maggiore età e che, condividendo le finalità sociali, desiderino partecipare alla vita dell’Associazione. Non esistono limitazioni di alcun genere in merito alle condizioni economiche degli associati.
Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Categorie di Soci:
A tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, corrisponde una quota associativa decisa annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
Non è prevista la possibilità di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Art. 5 – Ammissione e numero dei Soci
Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Entro sessanta giorni, il Consiglio Direttivo deve comunicare all’interessato la deliberazione di ammissione e annotarla nel Libro dei Soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all’interessato, sempre nel medesimo termine di sessanta giorni.
Qualora la domanda di ammissione sia rigettata dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può – entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto – appellarsi al Comitato dei Garanti perché deliberi in merito, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo stato di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati
I Soci hanno il diritto di:
I Soci hanno l’obbligo di:
Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per
Il Socio può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dalla stessa.
Prima di proporre l’esclusione, il Comitato dei Garanti deve contestare per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato dei Garanti, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I Soci che, in qualunque modo, abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
Art. 9 – Assemblea dei Soci
I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Bilancio di esercizio (o del rendiconto finanziario per cassa ex comma 2, art. 13 CTS), mediante comunicazione scritta – contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno – esposta nei locali della Associazione e pubblicata sul sito web dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea sarà, altresì, convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o dal Comitato dei Garanti.
È in ogni caso valida l’Assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto e tutti gli Organi Sociali in carica.
L’Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché in Italia.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile.
Art. 10 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci con diritto di voto, iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Ogni Socio può essere rappresentato in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare un massimo di due associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza, da altro associato scelto dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, può ammettere eventuali uditori esterni.
Al Presidente spetta il compito di verificare la regolarità dell’Assemblea, delle deleghe e il diritto di intervento in Assemblea.
Delle adunanze dell’Assemblea si redige il verbale, firmato da Presidente e Segretario.
Art. 11 – Delibere dell’Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni (quanto il Consiglio Direttivo, insieme al quale è eletto) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all’attività compiuta.
Entro i suddetti limiti, il Presidente può delegare compiti e mansioni, pur mantenendone la responsabilità, ed, eventualmente, anche la rappresentanza dell’ Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura notarile.
I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale compete comunque la responsabilità nei confronti dell’Associazione e dei terzi, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.
Il Presidente dovrà ricevere l’approvazione del Consiglio Direttivo sulle seguenti materie:
Il Vice Presidente – designato dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo – sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
In caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente, il Vice Presidente gli subentra pro tempore e provvede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea dei Soci affinché essa prenda atto della situazione, dichiari decaduto il Consiglio Direttivo in carica, nomini un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e un massimo di nove, incluso il Presidente, nominati dall’Assemblea dei Soci tra i suoi componenti: si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Sono compiti di questo organo:
e tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e per la determinazione dell’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, il quale nomina un Segretario che rediga il verbale della riunione sull’apposito Libro, e lo firmi insieme al Presidente.
È motivo di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l’ingiustificata assenza consecutiva ad almeno tre riunioni.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni e ha il compito, da un lato, di tutelare la coerenza tra le attività dell’Associazione e le sue finalità statutarie e, dall’altro, di verificare la corretta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Sono, inoltre, funzioni di questo organo:
Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i propri componenti.
Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni sarà redatto il relativo verbale.
Il Comitato dei Garanti funge anche da Collegio dei Probi Viri, nel caso di controversie che dovessero sorgere tra i Soci e tra l’Associazione e i Soci.
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
Ai sensi dell’art. 30 del CTS, i componenti del Collegio dei Revisori – ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile – devono essere scelti tra coloro, anche non associati, che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Revisori.
I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Il Patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di marzo successivo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio annuale (o il rendiconto finanziario per cassa, ove ne sussistano i presupposti) che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Qualora l’Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di € 100.000 (centomila euro) annui, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano un milione di euro annui, l’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
Per esercitare tale diritto, essi dovranno presentare al Presidente una domanda scritta, indicando le motivazioni della richiesta.
Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, il Presidente organizzerà la verifica richiesta, convocando per l’occasione anche membri del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori, qualora lo ritenesse opportuno.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, tramite l’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
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