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Regime fiscale delle donazioni a Vivat Academia APS

| Donazioni effettuate da persone fisiche | Limiti e cumulabilità | Donazioni effettuate da enti e società | Modalità di pagamento e documentazione da conservare | Donazioni in natura | Normativa e prassi di riferimento

Vivat Academia APS è un’associazione di promozione sociale, iscritta nel registro regionale Emilia-Romagna. 
Le donazioni, in denaro e in natura nei confronti dell’ente, sono soggette a specifiche norme fiscale di favore.

Donazioni in denaro

Donazioni effettuate da persone fisiche - Agevolazioni previste

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, è prevista la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:

  • nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’IRPEF della donazione effettuata all’Associazione, tale detrazione ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa;
  • nel caso in cui, invece il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo (soggetto ad IRPEF), qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Limiti e cumulabilità

I limiti precedentemente indicati sono da riferirsi a tutte le erogazioni effettuate ai soggetti indicati nell’articolo 79 comma 5 del Codice del Terzo Settore, nel corso del periodo di imposta.

L’articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

La Circolare Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, ha chiarito che ove si fruisca della deduzione prevista dal citato art. 83 il contribuente non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempre ché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:

  • le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
  • le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale;
  • le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato;
  • le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR.

 

Donazioni effettuate da enti e società - Agevolazioni previste

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, è prevista la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:

  • nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’IRPEF della donazione effettuata all’Associazione, tale detrazione ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa;
  • nel caso in cui, invece il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo (soggetto ad IRPEF), qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Modalità di pagamento e documentazione da conservare

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
È possibile effettuare donazioni in denaro a Vivat Academia APS, anche mediante la piattaforma PayPal.
La documentazione da conservare e da esibire all’Agenzia delle entrate in caso di controllo, per poter fruire delle agevolazioni fiscali è la conferma di pagamento ricevuta da Paypal via mail al momento della donazione, o in alternativa l’estratto conto della carta di credito o del conto Paypal (a seconda del mezzo di pagamento scelto).
Se la donazione è stata effettuata tramite bonifico, sarà sufficiente conservare la contabile dello stesso, o l’estratto conto del proprio conto corrente.

Donazioni in natura

L’articolo 83 comma 2 del Codice del Terzo settore ha previsto che con apposito decreto siano individuate le modalità per fruire della detrazione o della deduzione prevista per le donazioni in denaro, anche a fronte delle donazioni in natura.
Il decreto, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 28/11/2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2020.
Nello stesso è stato previsto che i beni donati alle APS iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, debbano essere da queste utilizzate ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’art. 3 del decreto ha previsto che la quantificazione dell’onere deducibile o detraibile nell’ipotesi di erogazione in natura avvenga ai sensi dell’art. 9 del TUIR (valore normale) e che in caso di beni strumentali lo stesso sia pari al residuo valore fiscale all’atto di trasferimento. Laddove, invece, l’erogazione abbia ad oggetto beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, l’ammontare deducibile sia pari al minor valore tra il “valore normale” e quello determinato applicando le disposizioni contenute nell’art. 92 del TUIR (valore da attribuire alle rimanenze di magazzino).
Qualora il bene donato abbia un valore superiore a € 30.000 e non si tratti di un bene strumentale, ovvero di un bene merce detenuto da un’impresa, e non sia possibile quantificare il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso in cui sia stato necessario redigere la perizia giurata, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della stessa.

Ai sensi dell’articolo 82 comma 2 del codice del terzo settore non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Normativa e prassi di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
art. 83 (previsione delle agevolazioni fiscali)
artt. 79 comma 5, 79 comma 1, 4 comma 1 (ambito soggettivo dei destinatari delle erogazioni)
art. 104 comma 1 (decorrenza applicazione nuove disposizioni)
art. 82 comma 2 (esenzione da imposizione indiretta delle donazioni ad enti del terzo settore)

DECRETO 28 novembre 2019 (regolamento erogazioni in natura)
Circolare Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019 (guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa al 2018)

VIVAT ACADEMIA APS

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